Regolamento Macchine 2023/1230: sei pronto per il 20 gennaio 2027?
Dal 20 gennaio 2027 il Regolamento (UE) 2023/1230 sostituisce la Direttiva Macchine. 20 domande per capire dove sei, ognuna con l'articolo di riferimento. Rispondi Sì, No o Non so: le risposte restano nel tuo browser.
A. Istruzioni e documenti digitali 0/6
Sulla macchina o, se non è possibile, sull'imballaggio o in un documento che la accompagna.
art. 10(7), lett. a)Deve restare consultabile in qualsiasi momento, anche in caso di avaria della macchina.
art. 10(7), lett. b)I 10 anni decorrono dall'immissione sul mercato.
art. 10(7), lett. c)La copia va consegnata gratuitamente entro un mese dalla richiesta.
art. 10(7), secondo commaVale anche quando l'uso da parte di non professionisti è solo ragionevolmente prevedibile.
art. 10(7), terzo commaChiarezza e leggibilità sono requisiti, non consigli.
art. 10(7); Allegato III, punti 1.7.4 e 1.7.4.1B. Dichiarazioni e fascicolo tecnico 0/5
Può accompagnare la macchina o essere raggiungibile da un indirizzo o QR indicato nelle istruzioni, online per almeno 10 anni.
art. 10(8); art. 21; Allegato V, parte ALa dichiarazione dice che non va messa in servizio finché la macchina finale non è dichiarata conforme.
art. 11(7)-(8); art. 22; Allegato V, parte B; Allegato XIPer macchine con sensori, comandate a distanza o autonome anche dati, sviluppo, prove e convalida.
Allegato IV, parte A, in particolare lett. n)Dall'immissione sul mercato o dalla messa in servizio.
art. 10(3); per le quasi-macchine art. 11(3)Solo se serve a verificare il rispetto dei requisiti essenziali.
art. 10(3); Allegato IV, parte A, lett. m)C. Software, sicurezza informatica e IA 0/4
Deve anche identificare il software di sicurezza installato.
Allegato III, punto 1.1.9; art. 20(9)I dati servono a dimostrare la conformità su richiesta motivata dell'autorità.
Allegato III, punto 1.2.1, lett. a) e f)La valutazione dei rischi deve considerare l'evoluzione prevista del comportamento.
Allegato III, punto 1.2.1, secondo commaSia quando si condivide lo spazio, sia quando si interagisce direttamente.
Allegato III, punti 1.1.6 e 1.3.7D. Modifiche sostanziali e insiemi di macchine 0/2
Non prevista dal fabbricante, crea un nuovo pericolo o aumenta un rischio e richiede nuove protezioni.
art. 3, punto 16Per un insieme di macchine, solo per le parti su cui la modifica incide.
art. 18; art. 25(1)E. Procedure di conformità, marcatura e tracciabilità 0/3
Per le celle robotizzate contano i dispositivi di protezione che rilevano le persone, i blocchi logici di sicurezza e i sistemi autoevolutivi con funzioni di sicurezza.
art. 6; Allegato I, parti A e BPer la parte A l'autocertificazione non è ammessa; per la parte B solo con norme armonizzate applicate integralmente.
art. 25(2)-(3)E registri fornitori e clienti, conservando i dati per 10 anni.
art. 10(5)-(6); art. 19; art. 24Questa checklist è un promemoria, non una consulenza legale: per i casi concreti vale il testo ufficiale del Regolamento (UE) 2023/1230, come rettificato (GU L 169 del 4.7.2023), e il parere di un tecnico o di un organismo notificato. È in discussione una modifica («Omnibus») che renderebbe la dichiarazione UE solo digitale, con link o QR sulla macchina: al 26 settembre 2026 non risulta ancora pubblicata in Gazzetta.
Le scadenze che contano
| Entrata in vigore | 19/07/2023 · art. 54 |
| Organismi notificati (artt. 26-42) | 20/01/2024 · art. 54 |
| Sanzioni nazionali (art. 50(1)) | 20/10/2026 · art. 54 |
| Applicazione generale e abrogazione della Direttiva 2006/42/CE | 20/01/2027 · artt. 51, 54 |
Occhio alle date che circolano: il testo pubblicato il 29 giugno 2023 indicava il 14 gennaio 2027, ma la rettifica del 4 luglio 2023 ha spostato tutte le scadenze di sei giorni. Le macchine immesse sul mercato conformi alla Direttiva prima del 20 gennaio 2027 possono continuare a circolare (art. 52).
Domande frequenti
Posso dare il manuale solo in digitale?
Sì, alle condizioni dell'art. 10(7): istruzioni per l'accesso sulla macchina, formato scaricabile e stampabile, disponibilità online per almeno 10 anni. Se il cliente la chiede all'acquisto, la copia cartacea va data gratis entro un mese; per le macchine usabili da non professionisti le informazioni essenziali di sicurezza vanno sempre su carta.
Quanto devo conservare il fascicolo tecnico?
Almeno 10 anni dall'immissione sul mercato o dalla messa in servizio, insieme alla dichiarazione UE (art. 10(3)). Su richiesta motivata dell'autorità devi poter mostrare anche il codice sorgente o la logica del software di sicurezza.
Se modifico una macchina già installata divento fabbricante?
Solo se la modifica è «sostanziale» secondo l'art. 3, punto 16. In quel caso hai gli obblighi del fabbricante per le parti su cui la modifica incide: valutazione della conformità, dichiarazione UE e marcatura CE (art. 18).
Le macchine immesse sul mercato prima del 2027 vanno rifatte?
No. Quelle immesse conformi alla Direttiva 2006/42/CE prima del 20 gennaio 2027 possono continuare a circolare, e i certificati CE del tipo restano validi fino alla scadenza (art. 52). Una modifica sostanziale successiva fa però scattare il nuovo regolamento.
Il Regolamento, dentro la commessa
In Quadra la dichiarazione di conformità nasce dai dati del fascicolo CE della commessa, il manuale d'uso si pubblica online con il QR sulla macchina e resta disponibile per almeno 10 anni, e le versioni del software di sicurezza si conservano commessa per commessa. Provalo per 7 giorni su un'azienda d'esempio: c'è anche il portale della macchina, come lo vede il tuo cliente.